Statuto del Movimento Giotto
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
Il Movimento Giotto è stato inizialmente costituito in Trento, via Antonio Pranzelores n°53 ed ha sede presso il domicilio del Presidente come da comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Art. 2 – Principi e Valori
Il Movimento Giotto:
ha come vision associativa un sistema di Cure Primarie di tipo comprensivo e proattivo (Comprehensive Proactive Primary Health Care) dove siano collocati medici e mediche di medicina generale aggiornati e competenti sul modello olistico proposto da WONCA, con una formazione, post laurea e permanente, riconosciuta e capace di soddisfare i bisogni di salute dell’individuo e della collettività;
a. promuove la collaborazione operosa tra medici/mediche, professionisti sanitari, collettività ed individui nell’ambito della Medicina Generale e delle Cure Primarie;
b. promuove la cultura dei principi di indipendenza e trasparenza dell’operato dei professionisti della salute, favorendo il dibattito in merito di conflitto di interessi in medicina;
c. partecipa attivamente al rinnovamento scientifico, culturale e professionale della Medicina Generale e delle Cure Primarie;
d. favorisce la circolazione e la produzione dei saperi e delle pratiche della Medicina Generale e delle Cure Primarie;
e. si adopera per realizzare momenti di scambio ed incontro tra giovani medici e mediche;
f. promuove la ricerca scientifica in ambito delle Cure Primarie e della Medicina Generale;
g. inquadra la disciplina della Medicina Generale in una prospettiva accademica.
Art. 4 – Durata
a. La durata dell’associazione è illimitata;
b. L’associazione potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea generale.
Art. 5 – I/le soci/socie dell’Associazione
I requisiti per poter aderire all’Associazione in qualità di socio/a ordinario/a sono:
a. dichiararsi aderenti ai valori e perseguendo gli scopi sociali associativi mediante l’invio della richiesta di adesione;
b. essere identificabili come persone fisiche;
c. i/le richiedenti vengono iscritti nel Libro soci/socie in seguito alla prima deliberazione utile del Consiglio Esecutivo.
Art. 6 – Diritti e doveri dei/delle soci/socie
a. Il/la Socio/a sono tenuti:
- i. a conoscere e rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Associativo;
- ii. a osservare i principi e gli scopi dell’Associazione e a favorirne le attività;
- iii. a corrispondere la quota associativa minima annuale;
- iv. a fornire il modulo delle privacy debitamente compilato;
- v. a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi associativi;
b. La quota associativa minima annuale è riferita all’anno civile (dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno);
c. I/le soci/socie che corrispondono la quota associativa minima annuale godono, per il medesimo anno civile,
- i. del diritto di partecipazione e voto nelle Assemblee sociali;
- ii. del diritto all’elettorato attivo e passivo.
d. Lo status di socio/socia non è trasmissibile.
Art. 7 – Decadenza dei/delle soci/socie
Lo status di socio/a decade nei seguenti casi:
a. dimissione volontaria;
b. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio o la socia che:
- i. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che;
- ii. con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che;
- iii. non dimostri adesione ai valori associativi nè persegua gli scopi sociali.
Art. 9 – L’assemblea generale
a. L’approvazione del rendiconto economico prodotto dal/dalla Tesoriere/a, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b. L’approvazione degli indirizzi di politica associativa;
c. L’elezione diretta e la revoca di Presidente, Segretario/Segretaria, Tesoriere/Tesoriera;
d. L’elezione diretta e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
e. L’elezione e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito nel testo CRC);
f. L’approvazione delle modifiche allo Statuto Nazionale;
g. L’approvazione delle modifiche al Regolamento Associativo;
h. La delibera di scioglimento dell’Associazione;
i. La nomina dei/delle commissari/e liquidatori/liquidatrici;
j. La devoluzione del patrimonio;
k. Tutte le delibere dell’Assemblea Generale entrano in vigore al momento della chiusura della stessa, salvo diversamente specificato;
l. Se non diversamente specificato, tutte le delibere dell’Assemblea Generale si intendono approvate con la metà più uno dei/delle votanti favorevoli.
Art. 11 – Diritti di partecipazione
a. Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dal/dalla socio/socia presente in Assemblea, ovvero mediante mezzi telematici audiovisivi, che ha diritto di voto per se stesso/a e al più per un/a solo/a altro/a associato/a, per mezzo di delega scritta e consegnata al/alla Segretario/a prima dell’inizio della seduta assembleare. La delega non può essere revocata durante la medesima seduta assembleare.
Art. 12 – Consiglio direttivo
a. Il consiglio esecutivo rimane in carica per un mandato lungo due anni;
b. Il/la socio/a può ricoprire ciascuna carica per un massimo di due mandati consecutivi;
c. è composto da Presidente, Segretario/a e Tesoriere/a.
i. il/la Presidente
- Coordina il Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
- Nomina le cariche sociali disciplinate nel Regolamento Associativo;
- Rappresenta l’associazione e può delegare un/a socio/a a funzioni di rappresentanza;
- Presiede l’Assemblea dei/delle soci/socie.
ii. il Segretario o la Segretaria
- dà esecuzione alle deliberazioni del/della Presidente e del Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
- redige i verbali delle riunioni;
- conserva la documentazione relativa all’Associazione;
- attende alla corrispondenza.
iii. il Tesoriere o la Tesoriera
- cura l’amministrazione economica dell’Associazione;
- si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo;
- fornisce al CRC tutta la documentazione relativa alle finanze associative.
d. Le modalità elettive sono espresse nel Regolamento Associativo.
Art. 13 – Compiti del consiglio direttivo
a. l’esecuzione delle delibere assembleari e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dallo stesso;
b. l’accettazione di lasciti, eredità e donazioni all’associazione;
c. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
a. E’ composto dal Consiglio Esecutivo e dai/dalle consiglieri/e;
b. Modalità compositive ed elettive sono definite nel Regolamento Associativo.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
a. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- i. ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea Generale;
- ii. predisposizione dei progetti ed eventi per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dalla Assemblea;
- iii. promozione e il coordinamento delle iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell’Associazione, come la promozione e l’organizzazione di eventi formativi e di convegni su temi specifici;
- iv. La redazione degli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati/e;
- v. la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
- vi. l’investimento, l’utilizzo e l’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
- vii. Il deliberare sulle domande di tesseramento dei/delle soci/socie nel caso di sospensione o rigetto;
- viii. La programmazione delle Assemblee Ordinarie dei/delle soci/socie ed il convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai/dalle soci/socie;
- ix. L’adottare i provvedimenti di radiazione verso i/le soci/socie qualora si dovessero rendere necessari.
Art. 16 – Dimissioni, scioglimento e decadenza del consiglio esecutivo e/o direttivo
a. Nel caso di dimissioni di un membro, da comunicare al/alla Presidente e considerate valide dopo 30 giorni dal recepimento, i rimanenti membri sono tenuti a consultarsi circa la necessità di convocare una Assemblea straordinaria per surrogare i/le dimissionari/dimissionarie o in alternativa di terminare il mandato biennale con un numero di consiglieri/e inferiore;
b. Le dimissioni ricevute devono essere comunicate a tutti/e i/le soci/socie;
c. Il Consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
d. Per deliberare la decadenza dell’intero consiglio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei/delle soci/socie aventi diritto di voto in sede di Assemblea Generale.
Art. 17 – Convocazione dell’esecutivo eo del direttivo
Il Consiglio si riunisce fisicamente o virtualmente ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un/a consigliere/a, senza formalità.
Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a. è composto da tre membri, eletti/e dall’Assemblea, e nel proprio ambito nomina il/la Presidente;
b. rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
c. I membri non hanno obbligo di essere soci/socie dell’Associazione.
Art. 19 – Compiti del CRC
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a. verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione;
b. esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.
Art. 20 – Patrimonio
a. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative minime annuali e dai contributi associativi eventuali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi;
b. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
c. La quota associativa minima annuale è determinata da delibera del Consiglio Direttivo;
d. La quota dei contributi associativi eventuali sono determinate da delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Rapporti con persone fisiche, enti e altre associazioni
a. Sono consentite e incoraggiate collaborazioni in qualsiasi forma reciproca con persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali collaborazioni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del Movimento Giotto e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;
b. Sono consentiti aiuti e sostegni in qualsiasi forma da parte di persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali aiuti e sostegni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del Movimento Giotto e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;
c. Non possono essere accettati aiuti e sostegni, di natura economica e non, provenienti da enti con interessi commerciali nel campo della salute;
d. Non possono essere accettati aiuti e sostegni, di natura economica e non, provenienti da enti che violino il principio d’indipendenza.
Art. 22 – Regolamento Associativo
a. Il Regolamento Associativo contiene le norme di attuazione dello Statuto e rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell’Associazione e per l’esecuzione delle decisioni prese in Assemblea;
b. L’istituzione del Regolamento avviene alla prima Assemblea utile con votazione a maggioranza assoluta;
c. Le modifiche al Regolamento Associativo sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque soci/socie con mozioni da discutere ed approvare in sede assembleare.
Art. 23 – Scioglimento
a. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei/delle soci/socie, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia per la prima che per la seconda convocazione, di almeno 4/5 dei voti espressi a favore;
b. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione;
c. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 – Revisione dello Statuto
a. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte mediante mozioni da almeno un/a socio/a ordinario/a al Consiglio Direttivo il quale avrà l’obbligo di presentarla a tutti/e i/le soci/socie mediante pubblicazione telematica;
i. Affinché la proposta di modifica possa giungere in Assemblea per l’eventuale approvazione, i proponenti dovranno raccogliere adesioni alla proposta almeno del dieci percento dei/delle soci/socie ordinari/ie.
b. Proposte di modifiche provenienti direttamente dal Consiglio Direttivo possono essere presentate in Assemblea nel caso in cui ci sia adesione da parte di almeno un terzo dei/delle consiglieri/e;
c. Lo Statuto viene modificato convocando un’Assemblea straordinaria
i. validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei/delle soci/socie aventi diritto al voto. Lo statuto viene modificato con voto favorevole di almeno i tre quarti dei/delle soci/socie aventi diritto al voto;
ii. Se tale numero non viene raggiunto, può essere istituita una votazione telematica. La votazione telematica sarà considerata valida se la maggioranza assoluta dei/delle soci/socie aventi diritto al voto esprime una preferenza. Lo Statuto viene modificato con voto favorevole di almeno i tre quarti dei/delle soci/socie aventi diritto al voto.
Art. 25 – Genere delle cariche elettive
Le denominazioni delle cariche elettive acquisiscono il genere espresso della persona fisica eletta.