Statuto del Movimento Giotto

Art. 1 – Costituzione e sede

Il Movimento Giotto è stato inizialmente costituito in Trento, via Antonio Pranzelores n°53 ed ha sede presso il domicilio del Presidente come da comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Art. 2 – Principi e Valori

Il Movimento Giotto:

a. ha come vision associativa un sistema di Cure Primarie di tipo comprensivo e proattivo (Comprehensive Proactive Primary Health Care) dove siano collocati medici e mediche di medicina generale aggiornati e competenti sul modello olistico proposto da WONCA, con una formazione, post laurea e permanente, riconosciuta e capace di soddisfare i bisogni di salute dell’individuo e della collettività;

b. riconosce il diritto fondamentale dell’individuo alla salute in accordo all’articolo 32 della Costituzione Italiana;

c. è una libera associazione di individui, indipendente ed autonoma;

d. è un’associazione di volontariato apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale;

e. fa riferimento al Vasco da Gama Movement, network dei movimenti giovanili europei afferenti a WONCA Europa.

Art. 3 – Scopi sociali

Il Movimento Giotto:

a. ha per obiettivo la promozione della cultura della Medicina Generale e delle Cure Primarie in Italia e all’estero;

b. promuove la collaborazione operosa tra medici/mediche, professionisti sanitari, collettività ed individui nell’ambito della Medicina Generale e delle Cure Primarie;

c. promuove la cultura dei principi di indipendenza e trasparenza dell’operato dei professionisti della salute, favorendo il dibattito in merito di conflitto di interessi in medicina;

d. partecipa attivamente al rinnovamento scientifico, culturale e professionale della Medicina Generale e delle Cure Primarie;

e. favorisce la circolazione e la produzione dei saperi e delle pratiche della Medicina Generale e delle Cure Primarie;

f. si adopera per realizzare momenti di scambio ed incontro tra giovani medici e mediche;

g. promuove la ricerca scientifica in ambito delle Cure Primarie e della Medicina Generale;

h. inquadra la disciplina della Medicina Generale in una prospettiva accademica.

Art. 4 – Durata

a. La durata dell’associazione è illimitata;

b. L’associazione potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea generale.

Art. 5 – I/le soci/socie dell’Associazione

I requisiti per poter aderire all’Associazione in qualità di socio/a ordinario/a sono:

a. dichiararsi aderenti ai valori e perseguendo gli scopi sociali associativi mediante l’invio della richiesta di adesione;

b. essere identificabili come persone fisiche;

c. i/le richiedenti vengono iscritti nel Libro soci/socie in seguito alla prima deliberazione utile del Consiglio Esecutivo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei/delle soci/socie

a. Il/la Socio/a sono tenuti:

i. a conoscere e rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Associativo;
ii. a osservare i principi e gli scopi dell’Associazione e a favorirne le attività;
iii. a corrispondere la quota associativa minima annuale;
iv. a fornire il modulo delle privacy debitamente compilato;
v. a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi associativi;

b. La quota associativa minima annuale è riferita all’anno civile (dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno);

c. I/le soci/socie che corrispondono la quota associativa minima annuale godono, per il medesimo anno civile,

i. del diritto di partecipazione e voto nelle Assemblee sociali;
ii. del diritto all’elettorato attivo e passivo.

d. Lo status di socio/socia non è trasmissibile.

Art. 7 – Decadenza dei/delle soci/socie

Lo status di socio/a decade nei seguenti casi:

a. dimissione volontaria;

b. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio o la socia che:

i. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che;
ii. con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che;
iii. non dimostri adesione ai valori associativi nè persegua gli scopi sociali.

Art. 8 – Gli organi dell’associazione

a. Gli organi sociali sono:

i. Assemblea Generale dei/delle soci/socie;
ii. Consiglio Esecutivo;
iii. Consiglio Direttivo;
iv. Collegio dei Revisori dei Conti.

b. Tutti gli incarichi sociali si intendono resi esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 9 – L’assemblea generale

a. L’Assemblea Generale dei/delle soci/socie è l’organo sovrano del Movimento Giotto;

b. L’Assemblea Generale è convocata dal/dalla Segretario/Segretaria per via telematica a tutti/e i/le soci/socie ed è validamente costituita,

i. in prima convocazione, qualora siano presenti i due terzi dei/delle soci/socie ordinari/ie;
ii. in seconda convocazione, qualora sia presente almeno il 10% dei/delle soci/socie ordinari/ie.

c. Le delibere l’Assemblea Generale vengono adottate a maggioranza semplice degli/delle aventi diritto;

d. L’Assemblea Generale si riunisce:

i. in via ordinaria, almeno una volta per Anno Associativo per l’approvazione del rendiconto economico in via straordinaria con le modalità espresse in Regolamento.

Art. 10 – Compiti dell’assemblea generale

a. L’approvazione del rendiconto economico prodotto dal/dalla Tesoriere/a, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

b. L’approvazione degli indirizzi di politica associativa;

c. L’elezione diretta e la revoca di Presidente, Segretario/Segretaria, Tesoriere/Tesoriera;

d. L’elezione diretta e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

e. L’elezione e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito nel testo CRC);

f. L’approvazione delle modifiche allo Statuto Nazionale;

g. L’approvazione delle modifiche al Regolamento Associativo;

h. La delibera di scioglimento dell’Associazione;

i. La nomina dei/delle commissari/e liquidatori/liquidatrici;

j. La devoluzione del patrimonio;

k. Tutte le delibere dell’Assemblea Generale entrano in vigore al momento della chiusura della stessa, salvo diversamente specificato;

l. Se non diversamente specificato, tutte le delibere dell’Assemblea Generale si intendono approvate con la metà più uno dei/delle votanti favorevoli.

Art. 11 – Diritti di partecipazione

a. Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dal/dalla socio/socia presente in Assemblea, ovvero mediante mezzi telematici audiovisivi, che ha diritto di voto per se stesso/a e al più per un/a solo/a altro/a associato/a, per mezzo di delega scritta e consegnata al/alla Segretario/a prima dell’inizio della seduta assembleare. La delega non può essere revocata durante la medesima seduta assembleare.

Art. 12 – Consiglio direttivo

a. Il consiglio esecutivo rimane in carica per un mandato lungo due anni;

b. Il/la socio/a può ricoprire ciascuna carica per un massimo di due mandati consecutivi;

c. è composto da Presidente, Segretario/a e Tesoriere/a.

i. il/la Presidente

  1. Coordina il Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
  2. Nomina le cariche sociali disciplinate nel Regolamento Associativo;
  3. Rappresenta l’associazione e può delegare un/a socio/a a funzioni di rappresentanza;
  4. Presiede l’Assemblea dei/delle soci/socie.

ii. il Segretario o la Segretaria

  1. dà esecuzione alle deliberazioni del/della Presidente e del Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
  2. redige i verbali delle riunioni;
  3. conserva la documentazione relativa all’Associazione;
  4. attende alla corrispondenza.

iii. il Tesoriere o la Tesoriera

  1. cura l’amministrazione economica dell’Associazione;
  2. si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo;
  3. fornisce al CRC tutta la documentazione relativa alle finanze associative.

d. Le modalità elettive sono espresse nel Regolamento Associativo.

Art. 13 – Compiti del consiglio direttivo

a. l’esecuzione delle delibere assembleari e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dallo stesso;

b. l’accettazione di lasciti, eredità e donazioni all’associazione;

c. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

a. E’ composto dal Consiglio Esecutivo e dai/dalle consiglieri/e;

b. Modalità compositive ed elettive sono definite nel Regolamento Associativo.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

a. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

i. ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea Generale;
ii. predisposizione dei progetti ed eventi per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dalla Assemblea;
iii. promozione e il coordinamento delle iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell’Associazione, come la promozione e l’organizzazione di eventi formativi e di convegni su temi specifici;
iv. La redazione degli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati/e;
v. la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
vi. l’investimento, l’utilizzo e l’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
vii. Il deliberare sulle domande di tesseramento dei/delle soci/socie nel caso di sospensione o rigetto;
viii. La programmazione delle Assemblee Ordinarie dei/delle soci/socie ed il convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai/dalle soci/socie;
ix. L’adottare i provvedimenti di radiazione verso i/le soci/socie qualora si dovessero rendere necessari.

Art. 16 – Dimissioni, scioglimento e decadenza del consiglio esecutivo e/o direttivo

a. Nel caso di dimissioni di un membro, da comunicare al/alla Presidente e considerate valide dopo 30 giorni dal recepimento, i rimanenti membri sono tenuti a consultarsi circa la necessità di convocare una Assemblea straordinaria per surrogare i/le dimissionari/dimissionarie o in alternativa di terminare il mandato biennale con un numero di consiglieri/e inferiore;

b. Le dimissioni ricevute devono essere comunicate a tutti/e i/le soci/socie;

c. Il Consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;

d. Per deliberare la decadenza dell’intero consiglio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei/delle soci/socie aventi diritto di voto in sede di Assemblea Generale.

Art. 17 – Convocazione dell’esecutivo e\o del direttivo

Il Consiglio si riunisce fisicamente o virtualmente ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un/a consigliere/a, senza formalità.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a. è composto da tre membri, eletti/e dall’Assemblea, e nel proprio ambito nomina il/la Presidente;

b. rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;

c. I membri non hanno obbligo di essere soci/socie dell’Associazione.

Art. 19 – Compiti del CRC

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a. verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione;

b. esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.

Art. 20 – Patrimonio

a. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative minime annuali e dai contributi associativi eventuali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi;

b. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;

c. La quota associativa minima annuale è determinata da delibera del Consiglio Direttivo;

d. La quota dei contributi associativi eventuali sono determinate da delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Rapporti con persone fisiche, enti e altre associazioni

a. Sono consentite e incoraggiate collaborazioni in qualsiasi forma reciproca con persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali collaborazioni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del Movimento Giotto e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;

b. Sono consentiti aiuti e sostegni in qualsiasi forma da parte di persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali aiuti e sostegni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del Movimento Giotto e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;

c. Non possono essere accettati aiuti e sostegni, di natura economica e non, provenienti da enti con interessi commerciali nel campo della salute;

d. Non possono essere accettati aiuti e sostegni, di natura economica e non, provenienti da enti che violino il principio d’indipendenza.

Art. 22 – Regolamento Associativo

a. Il Regolamento Associativo contiene le norme di attuazione dello Statuto e rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell’Associazione e per l’esecuzione delle decisioni prese in Assemblea;

b. L’istituzione del Regolamento avviene alla prima Assemblea utile con votazione a maggioranza assoluta;

c. Le modifiche al Regolamento Associativo sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque soci/socie con mozioni da discutere ed approvare in sede assembleare.

Art. 23 – Scioglimento

a. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei/delle soci/socie, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia per la prima che per la seconda convocazione, di almeno 4/5 dei voti espressi a favore;

b. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione;

c. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Revisione dello Statuto

a. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte mediante mozioni da almeno un/a socio/a ordinario/a al Consiglio Direttivo il quale avrà l’obbligo di presentarla a tutti/e i/le soci/socie mediante pubblicazione telematica;

i. Affinché la proposta di modifica possa giungere in Assemblea per l’eventuale approvazione, i proponenti dovranno raccogliere adesioni alla proposta almeno del dieci percento dei/delle soci/socie ordinari/ie.

b. Proposte di modifiche provenienti direttamente dal Consiglio Direttivo possono essere presentate in Assemblea nel caso in cui ci sia adesione da parte di almeno un terzo dei/delle consiglieri/e;

c. Lo Statuto viene modificato convocando un’Assemblea straordinaria

i. validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei/delle soci/socie aventi diritto al voto. Lo statuto viene modificato con voto favorevole di almeno i tre quarti dei/delle soci/socie aventi diritto al voto;
ii. Se tale numero non viene raggiunto, può essere istituita una votazione telematica. La votazione telematica sarà considerata valida se la maggioranza assoluta dei/delle soci/socie aventi diritto al voto esprime una preferenza. Lo Statuto viene modificato con voto favorevole di almeno i tre quarti dei/delle soci/socie aventi diritto al voto.

Art. 25 – Genere delle cariche elettive

Le denominazioni delle cariche elettive acquisiscono il genere espresso della persona fisica eletta.


Il Presente Statuto sostituisce integralmente l’ultima versione adottata dall’Assemblea dei/delle soci/socie a Monza il 19 ottobre 2018.

Macerata 25 ottobre 2019

Scarica lo Statuto del Movimento Giotto 2019

Statuto 2018 (Versione precedente)